|
TopShopItalia
Le Migliori Offerte:
prestiti, credito
|
Mutui
Prestiti
personali
Prestiti Auto
Guida ai mutui (II)
MUTUO: Il mutuo è il contratto con il quale una parte (detta mutuante)
consegna una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili ad
un'altra (detta mutuataria) che si assume l'obbligo di restituire, al momento
stabilito, altrettante cose della stessa specie e quantità. In genere il
contratto è a titolo oneroso e la misura degli interessi, o è convenuta dalle
parti, o si applica il saggio degli interessi legali stabilito dall'art.1284
Cod.Civ.
Le parti possono convenire che la restituzione delle cose mutuate avvenga
ratealmente, in tale ipotesi, la mancata corresponsione anche di una sola rata
da parte del mutuatario consente al mutuante di chiedere la restituzione
immediata dell'intero. La risoluzione del contratto può essere chiesta anche in
caso di mancato pagamento degli interessi. I mutui aventi per oggetto una somma
di denaro sono restituiti, di regola, in modo rateale e le singole rate,
calcolate in base ad un piano di ammortamento, posso essere costanti, crescenti,
decrescenti o predefinite nella loro entità.
Se le parti hanno stipulato un contratto preliminare di mutuo, come avviene - ad
esempio - nei mutui fondiari ed edilizi, il mutuante può rifiutarsi di
stipulare il contratto definitivo quando sia peggiorata la situazione economico-patrimoniale
del debitore al punto di rendere dubbia la restituzione, o non siano da
quest'ultimo fornite le garanzie richieste. (Codice Civile art. 1813 - 1822).
Quando i mutui vengono erogati da aziende di credito con mezzi finanziari propri
ai sensi del Dpr. 29 settembre 1973, n. 601 deve essere applicata una imposta
una tantum chiamata imposta sostitutiva pari attualmente allo 0,25% sul capitale
erogato. Questa imposta a carico dell'azienda erogante può in taluni casi
essere recuperata dal beneficiario del finanziamento. Il pagamento dell'Imposta
sostitutiva consente di pagare diritti in cifra fissa per la registrazione degli
atti e per le iscrizioni ipotecarie.
I mutui si possono dividere in:
- CHIROGRAFARIO: quando non è assistito da alcuna garanzia;
- IPOTECARIO: quando è assistito da una garanzia ipotecaria;
- PIGNORATIZIO: quando è assistito da un pegno;
Concetti Generali: Le garanzie
Con la parola garanzia si intende un complesso di rapporti giuridici
accessori (rispetto al rapporto obbligatorio principale) che mirano a rafforzare
la posizione del creditore in ordine all'adempimento dell'obbligazione da parte
del debitore. A questo proposito si parla di:
- garanzia generica con riferimento ai poteri che tutti i creditori
hanno di soddisfare le proprie ragioni, mediante esecuzione forzata su tutti
i beni del debitore a parità di condizione
- garanzia personale come il Mandato di credito. la Fideiussione e
l'Avallo con le quali i soggetti che le sottoscrivono si impegnano ad
adempiere in luogo ed in concorso con il debitore principale; con la
possibilità per il creditore, in caso di inadempimento, di soddisfarsi
anche sopra il loro patrimonio personale;
- - garanzia reale come il pegno, l'ipoteca ed il privilegio con le
quali vengono costituiti a garanzia specifici beni vincolati a favore del
creditore in forma preferenziale escludendoli da eventuali azioni da parte
di altri creditori.
LA FIDEIUSSIONE è l'atto con il quale un soggetto, il fideiussore,
si impegna personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di una
obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne
ha conoscenza. La fideiussione può essere prestata per una obbligazione
condizionale o futura, in quest'ultimo caso deve essere previsto l'importo
massimo della garanzia. (ved. Cod. Civ. 1936- 1957)
L'AVALLO è una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto,
detto avallante, garantisce il pagamento del titolo cambiario da parte di
uno degli obbligati. L'avallante assume un obbligo solidale, il creditore
può quindi riscuotere il pagamento indifferentemente dall' avallato o
all'avallante. Come ogni altro impegno cambiario, l'avallo è
un'obbligazione legata al titolo su cui è apposto e quindi il possessore
del titolo può agire contro l'avallante con l'azione cambiaria senza fare
riferimento al rapporto fondamentale (ved. Legge Cambiaria art. 35-37).
IL PEGNO è un atto volontario con il quale si garantisce
l'adempimento di una obbligazione, si concretizza con la consegna della
"cosa" al creditore od ad un terzo, designato dalle parti, che la
prende in custodia. Oggetto del pegno possono essere cose mobili, crediti o
diritti mobiliari. Con il pegno, il creditore ha diritto al possesso del
bene con il conseguente dovere di custodia, ha però l'obbligo di non usare
o disporre della cosa e deve restituirlo quando il credito è stato
interamente pagato. (Ved. Cod.Civ. 2784 - 2807).
L'IPOTECA attribuisce al creditore il diritto, anche nei confronti di
un eventuale terzo acquirente di espropriare, i beni vincolati a garanzia
del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato
dall'espropriazione. (Ved. Cod.Civ. 2808-2898).
L'ipoteca può avere per oggetto i beni del debitore o di un terzo e si
costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca può essere:
- - Legale, quando deriva da un diritto acquisito da chi vende
per l'adempimento degli obblighi assunti dal compratore, dai coeredi per
il pagamento di conguagli sopra gli immobili loro assegnati; nonché lo
Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile
in base alle disposizioni del Codice Penale.
- - Giudiziaria, possibile dopo una sentenza di condanna al
pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione.
- - Volontaria, quando è concessa per dichiarazione unilaterale
con atto pubblico o con scrittura privata; iscritta su beni
specificatamente indicati e per una somma determinata in denaro. Si
chiama di 1° grado l'ipoteca in essere iscritta per prima, le
successive assumono gradi diversi in base alla loro data di iscrizione.
Si può iscrivere ipoteca su:
- · Beni immobili (con le loro pertinenze);
- · Usufrutto dei beni stessi;
- · Diritto di superficie (concessione a costruire su terreno di
proprietà) e diritto di enfiteusi (contratto con il quale contro
pagamento di un canone l'enfiteuta acquista gli stessi diritti del
proprietario di un terreno);
- · Le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli
L'ipoteca che garantisce un mutuo rimane in vita per la durata di venti anni
e può essere prorogata di altri venti, su iniziativa dell'Ente erogatore,
in caso di mutui di durata superiore. In caso di mutui di durata inferiore a
tale periodo o in caso di estinzione anticipata la sua cancellazione
richiede oltre all'assenso dell'Ente erogatore anche un atto notarile il cui
costo non è del tutto trascurabile.
Il PRIVILEGIO è la priorità che la legge accorda ad alcuni diritti
di credito in considerazione della loro causa o natura. Il creditore munito
di privilegio resta avvantaggiato nei confronti degli altri creditori in
sede di riparto del ricavato dell'espropriazione forzata individuale o
concorsuale dei beni del comune debitore.
Il privilegio può essere:
- · Legale, quando è previsto dalla legge nei vari casi;
- · Convenzionale, quando la costituzione è subordinata alla volontà
delle parti. Anche in tale ipotesi è però sempre la legge a concedere
la garanzia: tuttavia l'accordo delle parti è richiesto come condizione
per la sua esistenza.
- · Generale, quando insiste su tutti i beni mobili del debitore
- · Speciale quando grava su determinati beni del debitore che possono
essere sia mobili che immobili.
Agli effetti del privilegio non conta l'anteriorità cronologica di un
diritto di credito rispetto agli altri; ciò che ha rilievo è solo la causa
del credito, per cui un credito posteriore ben può essere preferito ad uno
anteriore, di fatto è la legge che fissa minutamente l'ordine di priorità
(ved. Cod.Civ. 2745- 2783).
Concetti Generali: i tassi e le spese
L'interesse è il compenso che si paga per il prestito di un capitale, in misura
percentuale e generalmente riferito all'anno.
Il tasso di interesse di un finanziamento può essere:
· Fisso, quando viene stabilito che il tasso di interesse sarà uguale
per tutta la durata del finanziamento. E' opportuno scegliere il tasso fisso
quando:
1) Il valore del tasso fisso è sufficientemente vicino ai tassi variabili;
2) Si desiderano importi di rata uguali per tutta la durata e conoscendo quindi
esattamente l'ammontare da rimborsare;
3) Si prevede una crescente inflazione e quindi progressivamente una minor
incidenza dell'importo della rata sull'ammontare degli introiti (stipendi,
pensioni, rendite finanziarie) futuri rispetto a quella attuale.
· Variabile, quando viene stabilito che il tasso si modificherà con
periodicità prestabilita in funzione della variazione del tasso preso come base
(ad esempio l'Euribor cioè il tasso medio dei finanziamenti tra le banche
europee pubblicato dalla Banca Centrale Europea o il Libor ossia il tasso
praticato sul mercato interbancario italiano per finanziamenti a uno, due, tre,
sei mesi). Il tasso del finanziamento sarà in questo caso composto dal tasso
base maggiorato da uno spread (differenza tra tasso base e tasso effettivo).
E' opportuno scegliere il tasso variabile quando si desidera che il
finanziamento segua l'andamento del costo del denaro, prevedendo che nel medio o
lungo periodo i tassi base siano tendenzialmente calanti.
· Tasso misto: alcuni enti finanziatori hanno confezionato mutui che
prevedono l'applicazione sia del tasso fisso che di quello variabile, stabilendo
in sede contrattuale il momento in cui si passerà da un tasso all'altro. In
questo caso la condizione può essere applicabile inderogabilmente dall'Ente
finanziatore oppure essere una opzione lasciata al debitore; in quest'ultimo
caso si parla di Mutuo con opzione.
Il tasso di usura
La possibilità di fissare liberamente il valore dei tassi di interesse, siano
essi Fissi, Variabili o Misti, è condizionata dal rispetto di un limite
oggettivo, fissato dalla legge. Il termine "Tasso di usura" è in
genere utilizzato per designare l'ottenimento di un prestito di un denaro ad un
tasso di interesse molto alto.
Al fine di porre un freno ad un fenomeno in continua crescita, come quello
dell'usura, il Parlamento ha aggiornato le proprie disposizioni, stabilendo che
il Ministero del Tesoro debba rilevare trimestralmente il Tasso Effettivo
Globale Medio degli Interessi praticati dalle Banche e dagli Intermediari
Finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni di prestito.
I valori medi così rilevati saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
I tassi medi determinati in tale modo ed aumentati della metà costituiscono il
livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura. Nel caso in cui
si sottoscriva un contratto di mutuo con interessi superiori alla soglia
definita di usura, gli interessi saranno dovuti esclusivamente nella misura
prevista dalla legge.
Le spese
Esistono una serie di costi che incidono sull'ammontare del finanziamento
richiesto alla Banca. In linea di massima la maggior parte delle spese e
commissioni viene sostenuta all'atto dell'erogazione del mutuo, determinando di
conseguenza una riduzione dell'importo effettivamente trasferito al cliente. Le
spese più ricorrenti sono:
- · Le Spese di istruttoria richieste per aprire la pratica di
finanziamento, per valutare ed accertare l'effettiva capacità di rimborso
del richiedente. Tali spese possono essere in qualche caso richieste
anticipatamente, essere espresse in cifra fissa, in forma percentuale
sull'importo del finanziamento o in forma mista. In genere se pagate
anticipatamente non vengono restituite in caso di mancato accoglimento della
domanda.
- · Le Spese di perizia, sono quelle richieste per accertare il
valore reale del bene dato in garanzia, accertamento che può essere
effettuato da personale dell'Ente finanziatore o da periti esterni.
- · Le Spese incasso sono quelle previste per l'incasso di ogni
singola rata;
- · Gli Interessi di mora sono gli interessi che si devono pagare a
titolo di penale in caso di ritardato pagamento delle rate. Nei contratti
viene stabilito dopo quanti giorni dalla scadenza scatta l'applicazione
della penale e l'entità della stessa, che è generalmente un'addizionale al
tasso applicato al finanziamento o ad un tasso di riferimento (Euribor).
- · Le Spese notarili incidono nella stipula di un contratto di
finanziamento, che essendo un atto pubblico necessità della presenza di un
Notaio per essere validato. Il notaio può essere nominato dalla Banca
oppure proposto direttamente dal mututatario; esistono delle tariffe fisse
per questa operazione, indipendentemente dalla banca alla quale si è
rivolta la richiesta di finanziamento.
- · L'Imposta sostitutiva All'atto di ogni erogazione di
finanziamenti con durata superiore ai 18 mesi le Istituzioni creditizie
devono versare una Imposta sostitutiva attualmente pari allo 0,25% del
capitale nominale del finanziamento.
- · Attraverso le Penali di riduzione e/o estinzione anticipata, le
Banche si tutelano verso la possibilità che i finanziamenti vengano
rimborsati anticipatamente fissando una penale